Sez. 3, Sentenza n. 4105 del 12/05/1990 (Rv. 467125 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE - DIRITTO DI PRELAZIONE DEL PROPRIETARIO COLTIVATORE DIRETTO DEL TERRENO CONFINANTE CON ALTRO POSTO IN VENDITA - PRESUPPOSTI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE - DIRITTO DI PRELAZIONE DEL PROPRIETARIO COLTIVATORE DIRETTO DEL TERRENO CONFINANTE CON ALTRO POSTO IN VENDITA - PRESUPPOSTI.*
La prelazione agraria in favore del proprietario del terreno confinante con il fondo offerto in vendita, prevista dall'art. 7 comma secondo n. 2 della legge 14 agosto 1971 n. 817, mentre non richiede un periodo minimo di titolarità del diritto dominicale, postula la durata almeno biennale della coltivazione diretta di detto terreno confinante, esercitata in forza di uno dei titoli giuridici indicati nel primo comma della norma citata, con la conseguenza che essa non spetta a chi abbia esplicato di fatto attività di coltivazione in base ad una detenzione non qualificata del fondo, come ad esempio quella goduta per mera tolleranza dell'avente diritto. (V 2565/82, mass n 420428; (V 603/82, mass n 418356; (V 2135/80, mass n 405797; (Conf 5305/80, mass n 409166).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)