Sez. 1, Sentenza n. 18222 del 09/03/2007 Cc. (dep. 11/05/2007) Rv. 237360 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Provvedimento di confisca nei confronti di soggetto che ha rivestito la qualità di parte nel processo - Intervenuta riabilitazione - Efficacia di giudicato - Sussistenza - Ragioni.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
In tema di misure di sicurezza patrimoniali, l'estinzione del reato per effetto della sopravvenuta riabilitazione non comporta in sede esecutiva la revoca della confisca disposta dal giudice della cognizione con la sentenza definitiva che fa stato nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al processo, essendo riservata solo ai terzi la legittimazione a rivolgersi al giudice dell'esecuzione per far valere i diritti vantati sul bene confiscato attraverso l'istituto della revoca.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 178, Cod. Pen. art. 210, Cod. Pen. art. 236 com. 2, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 com. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 683
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)