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Sez. 1, Sentenza n. 3311 del 11/11/2011 Cc. (dep. 26/01/2012) Rv. 251845 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Provvedimento di confisca - Emesso nei confronti della parte nel processo - Efficacia di giudicato - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251845-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

Il provvedimento di confisca della cosa sequestrata, contenuto nella sentenza di condanna (cui è assimilata, in parte "qua", quella di applicazione della pena) o di proscioglimento, fa stato nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al procedimento di cognizione, con la conseguenza che solamente i terzi che non abbiano rivestito la qualità di parte nel processo in cui sia stata disposta la confisca sono legittimati a far valere davanti al giudice dell'esecuzione i diritti vantati su un bene confiscato con sentenza irrevocabile. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che una società, nei cui confronti era stata disposta in sede di patteggiamento, nell'ambito di un procedimento ex D.Lgs. n. 231 del 2001, la confisca di una somma di denaro, non potesse poi contestare, con incidente di esecuzione, l'entità della somma confiscata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 231 art. 19 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 231 art. 63

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)