Sez. 2, Sentenza n. 1359 del 18/03/1989 (Rv. 462201 - 01)
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - IN GENERE - LIMITAZIONI URBANISTICHE EX ART. 17 LEGGE 6 AGOSTO 1967 N. 765 - TERMINE FINALE - PERIODO INTERCORRENTE TRA LA PRESENTAZIONE DEL PIANO REGOLATORE E L'APPROVAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - IN GENERE - LIMITAZIONI URBANISTICHE EX ART. 17 LEGGE 6 AGOSTO 1967 N. 765 - TERMINE FINALE - PERIODO INTERCORRENTE TRA LA PRESENTAZIONE DEL PIANO REGOLATORE E L'APPROVAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Con riguardo ai comuni, nei quali l'art. 5 della legge 1 giugno 1971 n. 291 prevede la data della presentazione del piano regolatore, all'approvazione dell'autorità competente, come termine finale per l'applicazione delle limitazioni urbanistiche di cui ai primi tre commi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765, in tema di distacchi fra costruzioni con destinazione esclusivamente o prevalentemente residenziale, detta presentazione comporta, nel periodo intercorrente fino all'approvazione dello strumento urbanistico, l'operatività delle Disposizioni sulle distanze fissate dal codice civile, tanto ai fini del rilascio della licenza edilizia, quanto nell'ambito dei rapporti di vicinato (escludendo così che il proprietario confinante possa conseguire una pronuncia di condanna all'arretramento del fabbricato, ove esso risulti attualmente conforme alle regole del codice civile, ancorché sia stato realizzato in difformità delle prescrizioni in precedenza in vigore). (V 1625/83, mass n 426462; (V 3793/82, mass n 421754; (V 2193/81, mass n 412928; (V 3189/80, mass n 406986).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 869, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Legge 01/06/1971 num. 291 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)