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Sez. 3, Sentenza n. 4534 del 16/04/1993 (Rv. 481881 - 01)

Contratti agrari - Controversie, disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - In genere | Domanda di rilascio di un fondo detenuto in forza di contratto di comodato scaduto - Esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 46 della legge n. 203 del 1982 - Necessità - Esclusione - Dichiarazione di incompetenza per materia del giudice adito e riassunzione del processo davanti alla sezione specializzata agraria - Obbligo di esperire il tentativo di conciliazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481881-01

Contratti agrari - Controversie, disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - In genere

Per la proposizione di domanda di rilascio di un fondo detenuto in forza di un contratto di comodato scaduto e perciò senza titolo, non sussiste l'onere di esperire il previo tentativo obbligatorio di conciliazione davanti all'Ispettorato agrario ai sensi dell'art. 46 legge 3 maggio 1982 n. 203, riferendosi detta norma alle controversie in materia di contratti agrari; senza che tale onere possa successivamente porsi prima della riassunzione del processo davanti alla sezione specializzata agraria a seguito della pronuncia con cui il giudice adito, in accoglimento dell'eccezione del convenuto di essere titolare di un contratto agrario, abbia dichiarato la propria incompetenza per materia, atteso che detta riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo rapporto processuale, ma costituisce la prosecuzione di quello promosso davanti al giudice dichiaratosi incompetente e si ricollega, quindi, all'originario atto introduttivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1803, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Legge 03/06/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)