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Sez. 3, Sentenza n. 6517 del 16/07/1997 (Rv. 506048 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE | Domanda di rilascio di un fondo detenuto senza titolo - Esperimento del tentativo di conciliazione ex. art. 46 legge 203 del 1982 - Necessità - Esclusione - Incompetenza per materia dichiarata dal giudice adito - Riassunzione del giudizio davanti alla sezione specializzata agraria - Obbligo di esperire il tentativo di conciliazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506048-01

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE

La domanda con la quale l'attore chiede il rilascio di un fondo sostenendo che lo stesso è detenuto senza titolo non ha ad oggetto una controversia relativa ad un contratto agrario, per cui non soggiace all'onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione avanti all'Ispettorato Provinciale Agrario ai sensi dell'art. 46 legge 3 maggio 1982 n. 203. Nè tale onere può successivamente porsi per l'attore prima della riassunzione davanti alla sezione specializzata agraria a seguito della pronuncia con cui il giudice adito, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale del convenuto di essere titolare di un contratto agrario, abbia dichiarato la propria incompetenza per materia, atteso che detta riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo rapporto processuale, ma costituisce la prosecuzione di quello promosso davanti al giudice dichiaratosi incompetente, incombendo invece al convenuto, in ragione dell'eccezione proposta, l'onere di realizzare l'anzidetta condizione di proponibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)