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Sez. F, Sentenza n. 35729 del 01/08/2013 Ud. (dep. 29/08/2013) Rv. 256571 - 01

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA | Atti già formati da acquisire al procedimento - Obbligo di traduzione nella lingua italiana - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-08-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256571-01

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA

L'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento e non ai documenti, già formati, che vengano acquisiti, a meno che la loro utilizzazione possa pregiudicare i diritti di difesa dell'imputato e sempre che quest'ultimo abbia eccepito il concreto pregiudizio derivante dalla mancata traduzione. (Fattispecie in cui è stata rigettata l'eccezione di nullità della sentenza per l'omessa traduzione in lingua italiana di documenti allegati ad una consulenza tecnica del P.M., nella quale il significato degli stessi era ampiamente esplicitato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 109 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)