diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 4981 del 05/12/2003 Ud. (dep. 06/02/2004) Rv. 229667 - 01

ATTI PROCESSUALI (Cod. proc. pen. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - lingua | Atti già formati da acquisire al procedimento - Obbligo di traduzione nella lingua italiana - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229667-01

ATTI PROCESSUALI (Cod. proc. pen. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - lingua

L'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento, non agli atti, già formati, da acquisire al processo, per i quali la necessità della traduzione si pone solo qualora l'utilizzazione, ai fini della decisione, di uno scritto in lingua straniera possa, in concreto, pregiudicare i diritti di difesa dell'imputato o di altra parte del procedimento; in questo caso, tuttavia, il pregiudizio concretamente derivante dalla mancata traduzione deve essere eccepito dalla parte. (Nel caso di specie si trattava di documentazione scientifica allegata alla consulenza del P.M. e acquisita al fascicolo per il dibattimento a seguito dell'esame del consulente, ai sensi dell'art. 501 comma secondo cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 109 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 501 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)