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Sez. 6, Sentenza n. 845 del 16/02/1996 Cc. (dep. 29/03/1996) Rv. 204773 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Cassazione - Ricorso - In genere | Immediato - Per manifesta illogicità della motivazione - Possibilità - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1996-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204773-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Cassazione - Ricorso - In genere

L'eventuale manifesta illogicità della motivazione di un'ordinanza che dispone una misura coercitiva - che può avere rilievo a norma dell'art. 606 comma primo lett. e) cod. proc. pen. - non è deducibile con ricorso immediato per cassazione, invero è solo la mancanza di motivazione che determina la nullità dell'ordinanza e quindi la violazione di legge, essendo il ricorso "per saltum" limitato a tale ipotesi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)