Sez. 1, Sentenza n. 37835 del 10/09/2015 Cc. (dep. 17/09/2015) Rv. 264622 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime detentivo previsto dall'art. 41 bis ord.pen. - Reclami - Competenza unica nazionale del Tribunale di sorveglianza di Roma - Limiti - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di regime detentivo differenziato, la competenza unica nazionale del Tribunale di sorveglianza di Roma è limitata ai provvedimenti ministeriali di sottoposizione del detenuto al trattamento previsto dall'art. 41 bis della legge n. 354 del 1975, nonchè a quelli di proroga o revoca dello stesso, e, quindi, alla verifica della sussistenza dei presupposti legittimanti il suo mantenimento, mentre permane la competenza del magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione, prevista in via generale dall'art. 677 cod.proc.pen., per le questioni riguardanti i profili applicativi delle singole restrizioni e la loro incidenza sui diritti soggettivi del detenuto. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato la competenza del Magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione, in relazione alla richiesta di fruire del prolungamento della durata del colloquio mensile con i familiari, proposta da persona ristretta in regime penitenziario differenziato).(Conformi non massimate n.37836/15, 37837/15, 37838/15, 37839/15, 37840/15, 37841/15).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/2009 num. 94 art. 2 com. 25 CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 37 com. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)