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Sez. 6, Sentenza n. 3924 del 14/02/1985 Ud. (dep. 24/04/1985) Rv. 168862 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA PER INAMMISSIBILITÀ O RIGETTO DEL RICORSO - INAMMISSIBILITÀ CHE AVREBBE DOVUTO ESSERE DICHIARATA IN CAMERA DI CONSIGLIO - INAPPLICABILITÀ DELLA SANZIONE PECUNIARIA - ANCHE NELL'IPOTESI DI PLURALITÀ DI RICORRENTI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168862-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA PER INAMMISSIBILITÀ O RIGETTO DEL RICORSO - INAMMISSIBILITÀ CHE AVREBBE DOVUTO ESSERE DICHIARATA IN CAMERA DI CONSIGLIO - INAPPLICABILITÀ DELLA SANZIONE PECUNIARIA - ANCHE NELL'IPOTESI DI PLURALITÀ DI RICORRENTI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Nel giudizio di legittimità, allorché venga dichiarata in pubblica udienza l'inammissibilità del ricorso che si sarebbe dovuta dichiarare in camera di consiglio, va omessa la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, anche nell'ipotesi di pluralità di ricorrenti, quando i motivi di impugnazione degli altri ricorrenti siano esclusivamente personali. (V mass n 157052; (V mass n 900101, contrasto segnalato; (Conf mass n 148850; (contra mass n 142655).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 531, Cod. Proc. Pen. art. 549 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)