Sez. 1, Sentenza n. 6183 del 21/03/1980 Ud. (dep. 15/05/1980) Rv. 145316 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA PER INAMMISSIBILITA O RIGETTO DEL RICORSO - INAMMISSIBILITA CHE AVREBBE POTUTO ESSERE DICHIARATA CON DECISIONE CAMERALE - SENTENZA CHE DICHIARA L'INAMMISSIBILITA - INAPPLICABILITA DELLA SANZIONE PECUNIARIA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA PER INAMMISSIBILITA O RIGETTO DEL RICORSO - INAMMISSIBILITA CHE AVREBBE POTUTO ESSERE DICHIARATA CON DECISIONE CAMERALE - SENTENZA CHE DICHIARA L'INAMMISSIBILITA - INAPPLICABILITA DELLA SANZIONE PECUNIARIA - CONDIZIONI.*
La sentenza della Corte di Cassazione che dichiara inammissibile il ricorso, non deve pronunciare la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nel caso in cui la inammissibilita avrebbe potuto essere dichiarata in camera di consiglio e quando, essendo unico il ricorrente, non sussiste alcuna possibilita di verificazione dell'effetto estensivo dell'impugnazione. (V mass nn 142655, 142165, 142043, 139953, 107974; (Conf mass nn 144430, 143811, 141478, 140058).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 531, Cod. Proc. Pen. art. 549 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)