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Sez. 1, Sentenza n. 6721 del 05/04/1979 Ud. (dep. 20/07/1979) Rv. 142655 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA PER INAMMISSIBILITA O RIGETTO DEL RICORSO - INAMMISSIBILITA CHE AVREBBE POTUTO ESSERE DICHIARATA CON DECISIONE CAMERALE - SENTENZA CHE DICHIARI L'INAMMISSIBILITA - INAPPLICABILITA DELLA SANZIONE PECUNIARIA.*
Stato
decisa il 1979-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/142655-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA PER INAMMISSIBILITA O RIGETTO DEL RICORSO - INAMMISSIBILITA CHE AVREBBE POTUTO ESSERE DICHIARATA CON DECISIONE CAMERALE - SENTENZA CHE DICHIARI L'INAMMISSIBILITA - INAPPLICABILITA DELLA SANZIONE PECUNIARIA.*

La sentenza della Corte di Cassazione che dichiara inammissibile il ricorso non deve pronunciare la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nel caso in cui l'inammissibilita avrebbe dovuto essere rilevata e dichiarata in camera di consiglio. (V mass n 140058).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 531, Cod. Proc. Pen. art. 549 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)