Sez. L, Sentenza n. 6044 del 10/07/1987 (Rv. 454405 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RENDITA DI PASSAGGIO - CONDIZIONI - ABBANDONO DI LAVORAZIONE SUCCESSIVA A QUELLA COLLEGATA ALLA SILICOSI O ALL'ASBESTOSI - ESCLUSIONE - CESSAZIONI DELLA ATTIVITÀ PER LICENZIAMENTO O PER LIMITI DI ETÀ - DIRITTO ALLA PREDETTA RENDITA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RENDITA DI PASSAGGIO - CONDIZIONI - ABBANDONO DI LAVORAZIONE SUCCESSIVA A QUELLA COLLEGATA ALLA SILICOSI O ALL'ASBESTOSI - ESCLUSIONE - CESSAZIONI DELLA ATTIVITÀ PER LICENZIAMENTO O PER LIMITI DI ETÀ - DIRITTO ALLA PREDETTA RENDITA - ESCLUSIONE.*
La rendita di passaggio, prevista dall'art. 150 DPR 30 giugno 1965 n. 1124, è rigorosamente subordinata alla condizione che l'assicurato abbandoni la lavorazione nella quale abbia contratto la malattia professionale, della silicosi o dell'asbestosi, condizione che non ricorre quando il lavoratore abbandoni non tale lavorazione, ma altra successiva. Inoltre, postulando il citato art. 150 la volontarietà dello abbandono, questa non ricorre e la rendita non è conseguentemente dovuta quando l'assicurato sia stato costretto a lasciare la la lavorazione in questione per licenziamento o per superamento del limite invalicabile dell'età. (V 2212/87, mass n 451447; (V 1919/83, mass n 426764; (Conf 1451/86, mass n 444847).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 150 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)