Sez. L, Sentenza n. 7860 del 23/12/1986 (Rv. 449803 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - MAGGIORAZIONE DEL DIECI PER CENTO PER IL LAVORO STRAORDINARIO - CALCOLO - RETRIBUZIONE - RATEI DELLE MENSILITÀ AGGIUNTIVE - COMPATIBILITÀ - SISTEMA DI COMPUTO DIVERSO ADOTTATO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - MAGGIORAZIONE DEL DIECI PER CENTO PER IL LAVORO STRAORDINARIO - CALCOLO - RETRIBUZIONE - RATEI DELLE MENSILITÀ AGGIUNTIVE - COMPATIBILITÀ - SISTEMA DI COMPUTO DIVERSO ADOTTATO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
L'autonomia negoziale delle parti, quanto alla Determinazione della retribuzione ai fini del calcolo di indennità ed emolumenti accessori, non costituendo la cosiddetta onnicomprensività della retribuzione un principio generale dell'ordinamento, può essere limitata solo da specifiche norme che ai detti fini impongano di tener conto di determinate componenti retributive; ne consegue che la retribuzione da prendere a base per il calcolo della maggiorazione - non inferiore al dieci per cento- per il lavoro straordinario prestato dai dipendenti di aziende di trasporti pubblici, dovendo identificarsi, in virtù della specifica disposizione dell'art. 3 del regio decreto legge 19 ottobre 1923 n. 2328, con la retribuzione spettante per le ore di lavoro ordinario, compresi gli elementi accessori, non può non includere i ratei delle mensilità aggiuntive. È peraltro salva la validità di un diverso sistema di computo, adottato dalla disciplina collettiva, che, pur escludendo dette mensilità della retribuzione sulla quale calcolare la maggiorazione, assicuri ugualmente al lavoratore un trattamento economico pari o superiore a quello che gli deriverebbe dal calcolo della maggiorazione del dieci per cento sulla retribuzione comprensiva delle mensilità aggiuntive. (Conf 2002/85, mass n 439909).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)