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Sez. U, Sentenza n. 2676 del 05/03/1993 (Rv. 481255 - 01)

Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - Impugnazioni | Ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione contro le decisioni pronunciate dalla sezione disciplinare - Accertamento dei fatti - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1993-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481255-01

Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - Impugnazioni

Benché il procedimento disciplinare a carico di magistrati sia regolato dalle norme del codice di procedura penale in quanto applicabili, il ricorso alle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione avverso le sentenze pronunciate dalla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura è soggetto - in mancanza di specifica disposizione contraria - alle norme generali del rito civile (di cui gli artt. 360 e segg. cod. proc. civ.) e, pertanto, non può essere rivolto a conseguire un riesame dei fatti e delle risultante probatorie che hanno formato oggetto di accertamento ed apprezzamento da parte della Sezione predetta, il cui giudizio è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e da errori giuridici.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 32, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 34 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)