Sez. L, Sentenza n. 6406 del 28/10/1983 (Rv. 431143 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - VARIAZIONE DELLE MANSIONI IN ALTRE EQUIVALENTI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - DISCIPLINA EX ART. 13 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICAZIONE - INDEROGABILITÀ - EVENTUALE CONSEGUENTE PREGIUDIZIO PER IL LAVORATORE - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - VARIAZIONE DELLE MANSIONI IN ALTRE EQUIVALENTI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - DISCIPLINA EX ART. 13 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICAZIONE - INDEROGABILITÀ - EVENTUALE CONSEGUENTE PREGIUDIZIO PER IL LAVORATORE - IRRILEVANZA.*
A norma dell'art. 13 dello statuto dei lavoratori la variazione delle mansioni in altre equivalenti è permessa solo quando non vi sia pregiudizio sotto il profilo retributivo e le nuove mansioni consentano al lavoratore la utilizzazione ed il conseguente perfezionamento del corredo di nozioni, esperienza e perizia acquisito nella fase pregressa del rapporto. Pertanto, tale norma non consente deroghe neppure nell'ipotesi in cui la sua applicazione possa risolversi in un pregiudizio per il lavoratore, infatti, sancendo la nullità di ogni patto contrario al fine di eliminare ogni possibilità di elusione del divieto e privilegiando così la esigenza della certezza, il legislatore ha adottato uno strumento di tutela rigido che opera in tutte le direzioni e può, quindi, in condizioni particolari, comportare anche un sacrificio per il prestatore di lavoro. (Conf 4189/83, mass n 429129; (Conf 1026/80, mass n 404484).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)