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Sez. 3, Sentenza n. 3764 del 07/11/1975 (Rv. 377969 - 01)

VENDITA - IN GENERE - APPALTO - DIFFERENZE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377969-01

VENDITA - IN GENERE - APPALTO - DIFFERENZE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Al fine della qualificazione come appalto o come vendita di un contratto nel quale una prestazione di fare si affianchi ad una prestazione di dare, come nel caso in cui il medesimo soggetto sia fornitore ed istallatore di materiali, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro rispetto alla materia; tale prevalenza va considerata non in senso oggettivo, ma con riferimento alla volonta dei contraenti, nel senso che si avra appalto se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera, ed il lavoro lo scopo essenziale del negozio, mentre si avra vendita se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia, ed il conseguimento della cosa costituisca l'effettiva finalita del negozio medesimo. Questa indagine comporta un apprezzamento di fatto rientrante nei compiti specifici del giudice del merito e, quindi, non censurabile in Sede di legittimita, ove logicamente ed adeguatamente motivato. (nella specie, i giudici del merito avevano qualificato come appalto un contratto avente ad oggetto la preparazione ed istallazione di un'insegna luminosa, con materiali propri dell'istallatore; la SC ha ritenuto incensurabile detta statuizione, perche fondata su di una corretta indagine circa la prevalenza dell'elemento lavoro, rispetto alla materia fornita, nel senso sopra indicato, e perche congruamente motivata). (Conf 336/73, mass n 362266).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1655

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)