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Sez. 3, Sentenza n. 336 del 02/02/1973 (Rv. 362266 - 01)

VENDITA - IN GENERE - DIFFERENZE TRA VENDITA E APPALTO*
Stato
decisa il 1973-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362266-01

VENDITA - IN GENERE - DIFFERENZE TRA VENDITA E APPALTO*

Ai fini della differenziazione tra il contratto di appalto e quello di vendita, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l'appalto, si accoppi quella di dare, caratterizzante la vendita, deve farsi riferimento alla prevalenza o meno del lavoro rispetto alla materia, allo scopo di accertare se la somministrazione di questa sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera e il lavoro la vera finalita del negozio (appalto) ovvero se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa (vendita) costituisca la vera finalita del negozio. Pertanto, si ha vendita allorche la cosa da costruire rientri nella ordinaria produzione del fornitore, senza che la creazione del prodotto comporti, per la sua sostanza e per i mezzi con i quali e ottenuta, quella speciale attivita del produttore che, unitamente all'elemento del rischio, venga ad integrare la figura dell'appalto. (Conf 3355/72, mass n 361183; 1777/72, mass n 358748).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1471

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)