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Sez. L, Sentenza n. 17993 del 25/11/2003 (Rv. 568467 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie in tema di interpretazione della efficacia temporale delle disposizioni del ccnl per i dipendenti delle poste 26 novembre 1994.
Stato
decisa il 2003-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568467-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune e degli accordi sindacali è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione, dovendosi comunque escludere l'ammissibilità di una mera contrapposizione di diversa interpretazione rispetto a quella cui è pervenuto il giudice di merito. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva riconosciuto il diritto di una dipendente dell'Ente Poste Italiane all'inquadramento nella sesta categoria a partire dal 26 febbraio 1995, con condanna dell'ente convenuto al pagamento delle relative differenze retributive a decorrere dal 26 novembre 1994, ritenendo che il sistema di inquadramento dei dipendenti per aree funzionali previsto dal ccnl 26 novembre 1994 fosse divenuto operativo per il personale in servizio solo con il successivo accordo del 23 maggio 1995, privo di efficacia retroattiva).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 6, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)