Sez. 3, Sentenza n. 5300 del 11/10/1979 (Rv. 401896 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE IN GENERE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - PRESUPPOSTI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE IN GENERE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - PRESUPPOSTI.*
In materia di spese processuali, il ricorso per Cassazione e ammissibile solo se siano specificate le singole voci in contestazione e precisate le ragioni per le quali si ritiene non dovuto il compenso o eccessiva la liquidazione, si da consentire il controllo su di esse da parte del giudice dell'impugnazione. (Conf 708/78, mass n 390048; (Conf 3659/75, mass n 377866).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)