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Sez. L, Sentenza n. 4948 del 16/05/1998 (Rv. 515532 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Requisito numerico dei dipendenti del datore - Onere probatorio del lavoratore - Sussistenza - Posizione generica assunta in ordine al requisito dal datore di lavoro convenuto - Incidenza favorevole sull'onere probatorio del lavoratore - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515532-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

In caso di licenziamento il lavoratore che intenda avvalersi della, tutela reale prevista dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990 n. 108, ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della pretesa azionata, che il datore di lavoro soddisfi, per numero di dipendenti, al requisito previsto dalla disposizione cit., restando in proposito irrilevante che il convenuto, non gravato al riguardo da alcun onere di eccezione, si sia limitato sul punto ad una contestazione generica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)