Sez. L, Sentenza n. 1036 del 02/02/1994 (Rv. 485180 - 01)
Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Malattie e infortuni | Equo indennizzo - Termine semestrale di decadenza per la proposizione della relativa domanda - Previsione ex art. 4 D.M. 2 luglio 1983 n. 1622 - Legittimità.
Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Malattie e infortuni
La previsione, da parte dell'art. 4 del D.M. 2 luglio 1983 n. 1622 (che, in tema di equo indennizzo per i ferrovieri, riproduce, quanto alle modalità di presentazione della domanda, la disciplina già prevista in via generale dall'art. 51 del d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686), di un termine semestrale di decadenza per la proposizione della domanda di equo indennizzo è legittima, traendo tale previsione regolamentare origine e legittimità dalla norma primaria costituita dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1981 n. 564.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 4, Legge 26/03/1958 num. 425 CORTE COST., Legge 06/10/1981 num. 564, DM Trasporti 02/07/1983 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)