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Sez. 3, Sentenza n. 7451 del 26/04/1983 Ud. (dep. 14/09/1983) Rv. 160197 - 01

REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IDONEITÀ DEGLI ATTI (ATTI PREPARATORI E ATTI ESECUTIVI) - VALUTAZIONE DELLA IDONEITÀ IN CONCRETO EX ANTE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160197-01

REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IDONEITÀ DEGLI ATTI (ATTI PREPARATORI E ATTI ESECUTIVI) - VALUTAZIONE DELLA IDONEITÀ IN CONCRETO EX ANTE - NECESSITÀ.*

In tema di reato tentato, l'idoneità dell'Azione è un requisito intrinseco da valutarsi in concreto, con un giudizio ex ante e non ex post, sulla base delle circostanze di fatto note all'agente o conoscibili dell'uomo medio al momento in cui l'Azione viene posta in essere, al fine di stabilire se questa presenti caratteri di attitudine e di adeguatezza rispetto all'evento a cui tende, prescindendo dagli effettivi risultati conseguiti. (Conf mass n 158494; (Conf mass n 158492; (Conf mass n 157514; (Conf mass n 156101; (Conf mass n 155533; (Conf mass n 154785, ed ivi citate anche in senso contrario).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)