Sez. L, Sentenza n. 11874 del 19/05/2006 (Rv. 589263 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi - Attività economiche promiscue - Attività prevalente esercitata dall'imprenditore - Rilevanza - Attività di piccola ristorazione - Carattere industriale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Ai fini della concessione del beneficio degli sgravi contributivi a favore delle aziende industriali e artigiane, previsti dall'art. 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, poi regolati dall'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e successive modificazioni, in caso di attività economiche promiscue occorre aver riguardo all'attività prevalente esercitata dall'imprenditore. Ove, come nella specie, si tratta di attività di piccola ristorazione (bar ristorante con annessa produzione di pizze da asporto) non si può sostenere che l'attività di vendita del prodotto finito sia meramente accessoria rispetto a quella di utilizzazione e trasformazione dei prodotti alimentari, poiché la cessione diretta del prodotto finale al cliente consumatore nel locale aziendale costituisce l'attività principale dell'imprenditore, mentre l'elaborazione delle materie prime impiegate nella preparazione dei pasti costituisce attività accessoria e propedeutica alla prima, conseguendone il carattere commerciale dell'attività di ristorazione (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva implicitamente escluso la natura industriale dell'attività di ristorazione e negato il diritto agli sgravi contributivi sulla base del rilievo che il ricorrente non aveva dato prova dell'eventuale prevalenza dell'attività di produzione di pizze da asporto rispetto a quella di ristorazione).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., DPR 06/03/1978 num. 218 art. 59 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2195 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)