Sez. L, Sentenza n. 9008 del 03/07/2001 (Rv. 547878 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Pagamento della retribuzione non percepita negli ultimi tre mesi da parte del Fondo di garanzia - Massimale correlato a tre mensilità dell'integrazione salariale - Quota di retribuzione ricevuta in acconto - Computo globale ai fini del superamento del massimale - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
In materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, le disposizioni dei commi primo, secondo e quarto dell'art. 2 del D.Lgs. n. 80 del 1992 debbono essere interpretate nel senso che ai lavoratori che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 dello stesso decreto debba essere corrisposta dall'apposito Fondo di garanzia una somma complessiva rapportata al credito retributivo rimasto insoddisfatto, inerente agli ultimi tre mesi del rapporto, nei limiti del massimale globale, pari a tre volte la misura massima del trattamento di integrazione salariale mensile, massimale al raggiungimento del quale concorrono unitariamente gli acconti di retribuzione già percepiti dai medesimi lavoratori che siano relativi a detti ultimi tre mesi.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1991 num. 80 art. 1, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 20/10/1980 num. 987
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)