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Sez. L, Sentenza n. 3985 del 29/10/1976 (Rv. 382654 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - ASSEGNAZIONE A MANSIONI SUPERIORI - DEFINITIVITA - CONDIZIONI - REVOCA SISTEMATICA DELL'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA - ILLICEITA - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1976-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382654-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - ASSEGNAZIONE A MANSIONI SUPERIORI - DEFINITIVITA - CONDIZIONI - REVOCA SISTEMATICA DELL'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA - ILLICEITA - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*

L'art 2103 cod civ il quale stabilisce, nel nuovo testo di cui all'art 13 della legge n 300 del 1970, che nel caso di assegnazione del lavoratore a mansioni superiori l'assegnazione diventa definitiva - ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto - dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi, va interpretato nel senso che l'assegnazione temporanea deve durare ininterrottamente per il termine fissato dalla contrattazione collettiva o dalla legge e il lavoratore non puo pretendere la assegnazione definitiva cumulando distinte e reiterate assegnazioni provvisorie di durata inferiore. Tuttavia, allorche il datore di lavoro provveda sistematicamente alla revoca dell'assegnazione provvisoria, per impedire fraudolentemente che si realizzino quelle conseguenze automaticamente connesse per legge o per contratto alla scadenza di quei termini, la revoca compiuta in frode alla legge e illegittima e si ha per non avvenuta, cosi da far ritenere ugualmente maturato il periodo utile per il conseguimento (automatico) della assegnazione definitiva. (nella specie, il datore di lavoro aveva revocato l'assegnazione provvisoria del dipendente alle mansioni superiori poco prima che essa raggiungesse i tre mesi per sette volte nel corso di un biennio).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)