Sez. L, Sentenza n. 3558 del 02/06/1981 (Rv. 414173 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ASSEGNAZIONE DEL LAVORATORE A MANSIONI SUPERIORI - DEFINITIVITA - CONDIZIONI - CUMULO DI DISTINTE E REITERATE ASSEGNAZIONI DI DURATA INFERIORE A TRE MESI - INEFFICACIA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ASSEGNAZIONE DEL LAVORATORE A MANSIONI SUPERIORI - DEFINITIVITA - CONDIZIONI - CUMULO DI DISTINTE E REITERATE ASSEGNAZIONI DI DURATA INFERIORE A TRE MESI - INEFFICACIA - LIMITI.*
L'art 2103 cod civ, il quale (nel testo di cui all'art 13 della legge n 300 del 1970) stabilisce che, nel caso di assegnazione del lavoratore a mansioni superiori, l'assegnazione medesima - ove essa non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto - diviene definitiva dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore ai tre mesi, va interpretato nel senso che l'assegnazione temporanea deve durare ininterrottamente per il termine fissato dalla contrattazione collettiva o dalla legge, sicche il lavoratore non puo pretendere l'assegnazione definitiva cumulando distinte e reiterate assegnazioni di durata inferiore, salvo che queste ultime siano state ispirate da un unico disegno fraudolento del datore di lavoro inteso a disconoscere i diritti derivanti al dipendente dallo art 2103 citato. (V 1859/79, mass n 398241; (Conf 6340/80, mass n 410082; (Conf 3985/76, mass n 382654).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)