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Sez. 1, Sentenza n. 35845 del 29/05/2015 Cc. (dep. 02/09/2015) Rv. 264467 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Continuazione con reato precedentemente giudicato per il quale non era stata concessa la pena sospesa - Applicazione da parte del giudice della cognizione del beneficio all'intera pena rideterminata ex art. 81 cod. pen. - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264467-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

In tema di sospensione condizionale della pena, è consentito al giudice della cognizione, il quale riconosca la continuazione tra il fatto sottoposto al suo giudizio ed altro definitivamente già giudicato, l'applicazione del beneficio sull'intera pena rideterminata per effetto della ritenuta continuazione, anche quando la sospensione condizionale non sia stata applicata alla pena inflitta per il reato precedentemente giudicato, salvo che, in quella sede, la concedibilità del beneficio sia stata espressamente esclusa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)