Sez. 2, Sentenza n. 43768 del 08/10/2013 Ud. (dep. 25/10/2013) Rv. 257664 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Riconoscimento della continuazione in sede di cognizione con riferimento a reati oggetto di sentenza irrevocabile - Divieto di "reformatio in peius" - Applicabilità - Esclusione - Limite di cui all'art. 671, comma secondo, cod. proc. pen. - Applicabilità.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO
In tema di applicazione della continuazione, il giudice della cognizione, che, in sede di applicazione della continuazione, individui il reato più grave in quello al suo esame e i reati satelliti in quelli giudicati con sentenza irrevocabile, non è vincolato dal divieto di "reformatio in peius", di cui all'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen., per cui l'unico limite è quello della somma delle pene inflitte con ciascuna sentenza, stabilito dall'art. 671, comma secondo, stesso codice.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)