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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 15 ottobre 1969, causa 15/69

Decisione
decisa il 1969-10-15
ECLI
ECLI:EU:C:1969:46

Epigrafe

Nel procedimento 15-69 avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dal Bundesarbeitsgericht nella causa dinanzi ad esso pendente tra WÜRTTEMBERGISCHE MILCHVERWERTUNG-SÜDMILCH-AG e SALVATORE UGLIOLA domanda vertente sull'interpretazione dell'articolo 9 del regolamento del Consiglio 25 marzo 1964 n. 38, e dell'articolo 7 del regolamento del Consiglio15 ottobre 1968 n. 1612, relativi alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità LA CORTE, composta dai signori: R. Lecourt, presidente; R. Monaco e P. Pescatore, presidenti di Sezione; A. M. Donner, A. Trabucchi (relatore), W. Strauß e J. Mertens de Wilmars, giudici; J. Gand, avvocato generale; A. Van Houtte, cancelliere, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
Gli antefatti e lo svolgimento del procedimento si possono riassumere come segue :
paragrafo 2
Il sig. Salvatore Ugliola, cittadino italiano occupato presso la Württembergische Milchverwertung-Südmilch-AG dal 29 maggio 1961, prestava servizio militare in Italia dal 12 maggio 1965 al 3 agosto 1966. In tale occasione la sua attività presso detta impresa rimaneva interrotta dal 6 maggio 1965 al 14 agosto 1966.
paragrafo 3
Dinanzi al giudice tedesco competente, l'Ugliola chiedeva che il periodo del servizio militare fosse incluso nel calcolo della durata della sua attività presso la convenuta, a norma della legge per la protezione del posto di lavoro in caso di chiamata sotto le armi («Arbeitsplatzschutzgesetz» del 30 marzo 1957, modificata il 21 maggio 1968 — in prosieguo APS), in vigore nella Repubblica federale di Germania. Questa legge dispone fra l'altro :
paragrafo 4
«a) Articolo 1, numero 1 : Durante il servizio di leva o in caso di richiamo, il contratto di lavoro rimane sospeso. b) Articolo 6, numeri 1 e 2 : 1. Il lavoratore che riprende il lavoro nella stessa impresa dopo il servizio di leva o il richiamo, non deve subire alcun danno, né dal punto di vista professionale, né sul piano aziendale, a causa dell'assenza dovuta al servizio militare. 2. Il periodo del servizio di leva o del richiamo viene computato agli effetti dell'anzianità professionale o aziendale; tuttavia, per gli apprendisti e per coloro che effettuano dei periodi di tirocinio professionale, il servizio militare viene preso in considerazione agli effetti dell'anzianità professionale solo dopo la fine dell'apprendistato. Il periodo del servizio di leva o del richiamo è considerato come un periodo di servizio e di occupazione in conformità ai regolamenti e ai contratti collettivi dei pubblici impiegati.»
paragrafo 5
L'Ugliola fonda la sua pretesa, fra l'altro, sui regolamenti nn. 38/64 e 1612/68 del Consiglio CEE.
paragrafo 6
L'articolo 9 del regolamento n. 38/64 recita :
paragrafo 7
«Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali. Egli gode della stessa protezione e dello stesso trattamento riservato ai lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni d'impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione e di licenziamento.»
paragrafo 8
L'articolo 7 del regolamento n. 1612/68 è redatto nei seguenti termini :
paragrafo 9
«1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato. 2. Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali. 3. Egli fruisce altresì, allo stesso titolo ed alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali, dell'insegnamento delle scuole professionali e dei centri di riadattamento o di rieducazione. 4. Tutte le clausole di contratti collettivi o individuali o di altre regolamentazioni collettive concernenti l'accesso all'impiego, l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di licenziamento, sono nulle di diritto nella misura in cui prevedano o autorizzino condizioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri.»
paragrafo 10
La Württembergische Milchverwertung-Südmilch-AG eccepisce che la domanda è infondata, sostenendo in particolare che le disposizioni della sopra citata legge tedesca non rientrano nel diritto del lavoro, bensì nel diritto pubblico.
paragrafo 11
I giudici tedeschi, sia in primo grado sia in appello, accoglievano la domanda dell'Ugliola; il giudice d'appello faceva propria la tesi fondata sul regolamento n. 38/64.
paragrafo 12
Data l' importanza di principio della controversia, il Landesarbeitsgericht autorizzava la «revisione» dinanzi al Bundesarbeitsgericht il quale, con ordinanza 27 febbraio 1969 (pervenuta nella cancelleria della Corte il 28 marzo 1969), ha deferito alla Corte di giustizia delle Comunità europee, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, la seguente questione pregiudiziale :
paragrafo 13
«Se l'articolo 9, n. 1, del regolamento 25 marzo 1964 n. 38 e l'articolo 7 del regolamento del Consiglio CEE 15 ottobre 1968 n. 1612 (relativi alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità) conferiscano al lavoratore, cittadino di uno Stato membro ed occupato nel territorio di un altro Stato membro, il diritto di far includere nel calcolo dell'anzianità aziendale — a norma delle leggi del paese in cui lavora — il periodo durante il quale ha dovuto interrompere la propria attività onde adempiere gli obblighi militari nel paese d'origine.»
paragrafo 14
In forza dell'articolo 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE, hanno presentato osservazioni scritte la Commissione delle Comunità europee e il governo della Repubblica federale di Germania.
paragrafo 15
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria.
paragrafo 16
Le due parti, il governo della Repubblica federale di Germania e la Commissione delle Comunità europee hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 9 luglio 1969.
paragrafo 17
L' avvocato generale ha presentato le sue conclusioni il 10 luglio 1969.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'articolo 20 dello statuto

paragrafo 1
Le osservazioni presentate in forza dell'articolo 20 dello statuto della Corte si possono riassumere come segue :

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'articolo 20 dello statuto › A — Osservazioni della Commissione delle Comunità europee

paragrafo 1
Circa la ricevibilità della domanda di pronunzia pregiudiziale, il fatto che la questione deferita verta su disposizioni che si sono succedute nel tempo e di cui una non è più attualmente in vigore, non dà luogo a difficoltà.
paragrafo 2
Non si può escludere che, secondo il diritto nazionale, il regolamento n. 38/64 vada applicato. Si tratta di una questione di esclusiva competenza del giudice nazionale.
paragrafo 3
Quanto al merito, sia la lettera delle disposizioni comunitarie di cui trattasi, sia gli scopi e la natura stessa della Comunità, fanno ritenere che la presa in considerazione del servizio militare prestato dai lavoratori migranti nel paese d'origine rientra nel principio della parità di trattamento, sancito dall'articolo 48 del trattato CEE e ribadito nei regolamenti nn. 38/64 e 1612/68.
paragrafo 4
Già dall'espressione «in particolare», di cui all'articolo 9, n. 1, secondo inciso, del regolamento n. 38/64, come pure all'articolo 7, n. 1, del regolamento n. 1612/68, si desume che i casi menzionati da dette disposizioni sono soltanto degli esempi di parità di trattamento e non esauriscono quindi la vasta gamma delle condizioni d'occupazione e di lavoro. Orbene, l'inclusione dei periodi di servizio militare nel calcolo dell'anzianità dell'occupazione civile influisce direttamente su dette condizioni. La chiamata alle armi del lavoratore migrante è stata del resto presa in considerazione dai sopra menzionati regolamenti comunitari (art. 6, n. 2, e art. 7, n. 2, del regolamento n. 38/64) a proposito del diritto di soggiorno e dell'accesso a determinate occupazioni, come pure dalle direttive del Consiglio 64/240 (art. 5, n. 3) e 68/360 (art. 6, n. 2). Queste disposizioni mostrano l'intento d'impedire che i lavoratori migranti siano svantaggiati nell'occupazione per il fatto di aver prestato servizio militare in un altro Stato membro. La mancata presa in considerazione, nel paese in cui lavorano, dei periodi trascorsi sotto le armi danneggerebbe i lavoratori migranti a causa della decisione da essi presa di lavorare in un altro Stato membro.
paragrafo 5
L'APS non si preoccupa del servizio militare in quanto dovere civico, bensì delle conseguenze giuridiche, per un determinato contratto di lavoro, dell'assenza del lavoratore dovuta alla prestazione del servizio militare. Di conseguenza, esattamente come le norme relative alla tutela contro il licenziamento e alla conservazione della retribuzione in caso di malattia, le disposizioni della legge di cui trattasi vanno considerate come facenti parte delle «condizioni d'impiego e di lavoro», ai sensi dell'articolo 9, n. 1, del regolamento n. 38/64 e dell'articolo 7, n. 1, del regolamento n. 1612/68.
paragrafo 6
Stando così le cose e tenuto conto pure dei lavori preparatori dei regolamenti di cui trattasi (nei quali si parla della necessità di assimilare completamente ai lavoratori migranti i lavoratori nazionali), si deve concludere che il divieto di discriminazione si applica anche alle disposizioni nazionali relative alle facilitazioni nel lavoro connesse al servizio militare.
paragrafo 7
In tutti gli Stati membri esistono del resto delle norme che garantiscono il posto di lavoro in caso di chiamata alle armi e che sono intese ad evitare che il lavoratore sia per tale ragione sfavorito sul piano del diritto del lavoro.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'articolo 20 dello statuto › B — Osservazioni del governo della Repubblica federale di Germania › 1. Tesi principale

paragrafo 1
L'APS prevede numerose facilitazioni che, dal punto di vista finanziario, costituiscono un onere non trascurabile sia per il settore pubblico in particolare, sia per l'economia tedesca in generale.
paragrafo 2
Per i lavoratori del settore privato, la legge prevede non solo l'inclusione del servizio militare nel calcolo dell'anzianità aziendale, ma anche, fra l'altro, i seguenti vantaggi :
paragrafo 3
In caso di congedo anticipato, lo Stato federale deve garantire la maggiore spesa che risulta per il datore di lavoro dalla contemporanea occupazione di due persone per lo stesso posto (art. 1, n. 5). A norma dell'articolo 4, i periodi di servizio militare non devono essere inclusi nel calcolo delle ferie annuali. A norma dell'articolo 5, lo Stato federale sopporta l'intero onere dei contributi dovuti dalle persone soggette ad obblighi militari che abbiano stipulato un'assicurazione complementare vecchiaia e superstiti. A norma dell'articolo 11, in caso di richiamo per un periodo non superiore a tre giorni, lo Stato federale deve rimborsare la retribuzione cui il lavoratore continua ad avere diritto.
paragrafo 4
La questione deferita alla Corte di giustizia andrebbe quindi oltre il problema specifico dell'inclusione del servizio militare nell'anzianità aziendale.
paragrafo 5
La legge tedesca di cui trattasi non fa parte della legislazione del lavoro, ma della legislazione militare. Di conseguenza essa esorbita dal campo d'applicazione dei regolamenti nn. 38/64 e 1612/68.
paragrafo 6
Ciò si desume in particolare dagli articoli 223 e 224 del trattato, i quali riservano alla competenza esclusiva di ciascuno Stato membro il campo della difesa. Con la legge di cui trattasi, lo Stato tedesco si è valso del potere di concedere sovranamente determinate facilitazioni quale compenso di un servizio, che è imposto ai suoi cittadini nell'interesse pubblico, ma che non è in generale richiesto agli stranieri. Si tratta quindi di una legge tedesca relativa alla difesa nazionale, che in quanto tale non ricade sotto le disposizioni del trattato.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'articolo 20 dello statuto › B — Osservazioni del governo della Repubblica federale di Germania › 2. Prima tesi subordinata

paragrafo 1
Anche ammettendo che la disciplina comunitaria di cui trattasi riguardi l'APS, ciò non significa che sia stato violato il divieto di discriminazione sancito dai regolamenti di cui trattasi. Detto divieto, in conformità a quanto dispone l'articolo 48 del trattato, implica che i cittadini di uno Stato membro devono essere trattati in un altro Stato membro come cittadini di questo. Orbene, le facilitazioni previste dal-l'APS avvantaggiano nello stesso modo i cittadini e gli stranieri che prestano il loro servizio militare nella Bundeswehr. D'altro canto, il cittadino tedesco che presta servizio militare all'estero, per conto di un altro Stato membro, non gode di tali facilitazioni. La disparità di trattamento, secondo la legge di cui trattasi, non dipende quindi dalla nazionalità, ma dalla prestazione del servizio militare nella Bundeswehr. Si tratta di un criterio obiettivo la cui scelta non è stata arbitraria, dato che esso è contenuto in una legge riguardante la difesa nazionale, le cui spese sono sostenute unicamente dalla Repubblica federale. Se estendesse la facilitazione ai lavoratori che hanno effettuato il servizio militare nello Stato membro di cui sono cittadini, lo Stato tedesco avvantaggerebbe indirettamente il bilancio della difesa degli altri Stati membri.
paragrafo 2
In mancanza d'integrazione comunitaria nel settore della difesa, sono possibili in questo campo discipline nazionali diverse, in particolare per quanto riguarda la nozione generale di servizio militare. La disparità di trattamento derivante dalla legge di cui trattasi appare giustificata pure in vista di detta situazione. L'applicazione indiscriminata agli stranieri di questa legge potrebbe in ispecie risolversi in un cumulo delle facilitazioni previste dalle varie legislazioni nazionali.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'articolo 20 dello statuto › B — Osservazioni del governo della Repubblica federale di Germania › 3. Seconda tesi subordinata

paragrafo 1
Anche se si dovesse ammettere la violazione del divieto di discriminazione, essa sarebbe tuttavia legittima a norma dell'articolo 48 del trattato, il quale consente le discriminazioni per motivi di pubblica sicurezza.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 27 febbraio 1969, pervenuta nella cancelleria di questa Corte il 28 marzo 1969, il Bundesarbeitsgericht ha deferito, in forza dell'articolo 177 del trattato CEE, una questione vertente sull'interpretazione degli articoli 9, n. 1, del regolamento del Consiglio CEE 25 marzo 1964 n. 38, e 7 del regolamento del Consiglio CEE 15-ottobre 1968 n. 1612, relativi alla libera circolazione dei lavoratori migranti all'interno della Comunità.
punto 2
Detta questione è intesa a far stabilire se gli articoli di cui sopra «conferiscano al lavoratore, cittadino di uno Stato membro ed occupato nel territorio di un altro Stato membro, il diritto di far includere nel calcolo dell'anzianità aziendale — a norma delle leggi del paese in cui lavora — il periodo durante il quale ha dovuto interrompere la propria attività onde adempiere gli obblighi militari nel paese d'origine».
punto 3
I regolamenti di cui viene chiesta l'interpretazione si basano sull'articolo 48 del trattato il quale, per garantire la libera circolazione dei lavoratori, essenziale per il mercato comune, prescrive l'abolizione di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità tra lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'occupazione, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. Detto articolo non patisce alcun'altra eccezione oltre a quelle limitativamente previste al n. 3 e relative all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza ed alla sanità pubblica. La disciplina comunitaria in materia sociale è basata sul principio secondo il quale le leggi di ciascuno Stato membro devono garantire ai cittadini degli altri Stati membri, occupati nel territorio del primo, il complesso di vantaggi ch'esse attribuiscono ai propri cittadini.
punto 4
L'adempimento, da parte dei lavoratori migranti, di un obbligo militare nei confronti del proprio Stato può avere conseguenze sul piano delle loro condizioni di occupazione in un altro Stato membro. La disciplina di cui trattasi contempla espressamente — agli articoli 6, n. 2, e 7, n. 2, del regolamento CEE n. 38/64, come pure all'articolo 5, n. 3, della direttiva del Consiglio 64/240 ed all'articolo 6, n. 2, della direttiva del Consiglio 68/360 — la tutela dei lavoratori migranti contro determinate conseguenze della chiamata alle armi per le loro condizioni d'occupazione.
punto 5
La natura di queste conseguenze non cambia se i lavoratori sono chiamati alle armi dallo Stato in cui sono occupati o da un altro Stato membro di cui sono cittadini. La legge nazionale intesa ad evitare, al lavoratore che riprende l'attività nella stessa impresa, gli svantaggi che potrebbero derivargli dall'assenza dovuta al servizio militare — stabilendo in particolare che il tempo trascorso sotto le armi viene incluso nel calcolo dell'anzianità aziendale — rientra nell'ambito delle condizioni di occupazione e di lavoro. Una legge del genere non si può quindi ritenere sottratta, in ragione dei suoi rapporti indiretti con la difesa nazionale, all'ambito di applicazione degli articoli 9, n. 1, del regolamento CEE n. 38/64, e 7 del regolamento CEE n. 1612/68, relativi alla parità di trattamento ed all'identità di tutela dei lavoratori migranti «per tutte le condizioni d'impiego e di lavoro».
punto 6
Lo stesso articolo 48 del trattato non consente agli Stati, all'infuori dei casi espressamente contemplati al suo n. 3, di derogare alla parità di trattamento o all'identità di tutela, garantite dal trattato a tutti i lavoratori della Comunità, effettuando indirettamente, a vantaggio dei loro cittadini soltanto, una discriminazione connessa agli obblighi militari. Di conseguenza, la norma di diritto nazionale che tuteli i lavoratori contro le conseguenze sfavorevoli, sul piano delle condizioni d'occupazione nell'impresa, dell'assenza dovuta agli obblighi militari, va applicata pure ai cittadini degli altri Stati membri occupati nel territorio dello Stato di cui trattasi e soggetti ad obblighi militari nel loro paese d'origine.
punto 7
Pertanto, le disposizioni di cui sopra attribuiscono al lavoratore migrante, cittadino di uno Stato membro, che ha dovuto interrompere la propria attività presso un'impresa di un altro Stato membro onde adempiere i propri obblighi militari, il diritto di far includere il periodo trascorso sotto le armi nel calcolo dell'anzianità aziendale, qualora il servizio militare compiuto nel paese in cui è occupato sia anch'esso calcolato a vantaggio dei lavoratori nazionali.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 8
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee e dal governo della Repubblica federale di Germania, che hanno sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.
punto 9
Nei confronti delle parti in causa, questo procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso di una controversia pendente dinanzi al Bundesarbeitsgericht di Kassel, al quale spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, letti gli atti di causa, sentita la relazione del giudice relatore, sentite le deduzioni orali delle parti nella causa di merito, del governo della Repubblica federale di Germania e della Commissione delle Comunità europee, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in ispecie gli articoli 48 e 177, visti gli articoli 9 del regolamento del Consiglio CEE 25 marzo 1964 n. 38 e 7 del regolamento del Consiglio CEE 15 ottobre 1968 n. 1612, visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, in ispecie l'articolo 20, visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, LA CORTE, statuendo sulla questione deferitale dal Bundesarbeitsgericht, con ordinanza 27 febbraio 1969, afferma per diritto : Il principio della parità di trattamento sancito, in base all'articolo 48 del trattato CEE, dagli articoli 9, n. 1, del regolamento del Consiglio CEE 25 marzo 1964 n. 38, e 7 del regolamento del Consiglio CEE 15 ottobre 1968 n. 1612, implica che il lavoratore migrante, cittadino di uno Stato membro, che ha dovuto interrompere la propria attività presso un'impresa di un altro Stato membro onde adempiere i propri obblighi militari, ha il diritto di far includere il periodo trascorso sotto le armi nel calcolo dell'anzianità aziendale, qualora il servizio militare compiuto nel paese in cui è occupato sia anch'esso calcolato a vantaggio dei lavoratori nazionali.

Firme

Così deciso a Lussemburgo, il 15 ottobre 1969. Lecourt Monaco Pescatore Donner Trabucchi Strauß Mertens de Wilmars Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 15 ottobre 1969. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente R. Lecourt

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