Sez. 3, Sentenza n. 4236 del 07/05/1996 (Rv. 497443 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - IN GENERE | Azione del conduttore per la restituzione di somme versate in eccesso rispetto al canone dovuto - Termine semestrale ex art. 79 della legge n. 392 del 1978 - Decorrenza - "Dies a quo" e "dies ad quem" - Data del deposito e non della notificazione del ricorso - Rilevanza.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - IN GENERE
Nel rito del lavoro la domanda si propone con ricorso, il cui deposito determina la litispendenza. Ne consegue che il termine semestrale di decadenza, posto dall'art. 79 della legge n. 392 del 1978 per l'azione di restituzione di somme pagate in eccesso rispetto al canone dovuto di locazione e decorrente dal rilascio materiale dell'immobile, coincide con la data del deposito in cancelleria del ricorso di merito e non con la notificazione del ricorso stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2966, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)