Sez. 4, Sentenza n. 42703 del 28/06/2007 Cc. (dep. 20/11/2007) Rv. 237899 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Sospensione in pendenza dei termini per la redazione della sentenza - Adozione del relativo provvedimento - Instaurazione del contraddittorio tra le parti - Necessità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
Il provvedimento con il quale viene disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare per il tempo necessario alla redazione della motivazione della sentenza non necessita per la sua adozione della previa instaurazione del contraddittorio, riguardando una decisione caratterizzata dall'assenza di margini discrezionali e per la quale la legge processuale non richiede espressamente il ricorso al rito camerale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)