Sez. 1, Sentenza n. 625 del 18/12/2009 Cc. (dep. 11/01/2010) Rv. 245990 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Sospensione in pendenza dei termini di redazione della sentenza - Adozione con procedura non in contraddittorio - Illegittimità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
Il provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare durante il tempo fissato per la redazione della sentenza è illegittimo se non adottato nel contraddittorio delle parti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)