diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3869 del 26/06/1982 (Rv. 421831 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - STIPULAZIONE SUCCESSIVA DI CONTRATTI DA PARTE DI UNO STESSO LAVORATORE CON SOCIETÀ COLLEGATE AD UN GRUPPO - UNICO ED ININTERROTTO RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421831-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - STIPULAZIONE SUCCESSIVA DI CONTRATTI DA PARTE DI UNO STESSO LAVORATORE CON SOCIETÀ COLLEGATE AD UN GRUPPO - UNICO ED ININTERROTTO RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Pur essendo rilevante dal punto di vista economico, il collegamento fra società, che implichi la gestione di attività economiche coordinate, l'utilizzazione di sedi comuni e la proprietà, in capo a qualcuna di esse, di parte delle azioni delle altre, non determina l'esistenza di un soggetto giuridico, e nemmeno di un centro d'imputazione di interessi, autonomo rispetto alle società stesse, le quali, pertanto, mantengono la propria personalità giuridica e sono singolarmente le uniche datrici di lavoro del personale impiegato nelle imprese da ciascuna di esse esercitate. Ne consegue che i successivi contratti di lavoro da uno stesso lavoratore stipulati con società collegate ad un gruppo (holding) non danno luogo ad un unico ed ininterrotto rapporto, ma conservano ciascuno la loro autonomia, salvo l'accertamento, da condursi in concreto in relazione ai singoli casi, che l'anzidetto collegamento abbia originato operazioni elusive di precetti normativi e, in particolare, di quello relativo all'infrazionabilità dell'anzianità. (Conf 650/81, mass n 411138; (Conf 969/78, mass n 390305; (Conf 1220/74, mass n 369274).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2359, Cod. Civ. art. 2424, Cod. Civ. art. 2624

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)