Sez. 3, Sentenza n. 1188 del 18/02/1980 (Rv. 404685 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - LIMITE QUANTITATIVO - NATURA - CREDITO DI VALORE - ACCERTAMENTO NEL MOMENTO DELLA DECISIONE - NECESSITA - CONSEGUENTE RIVALUTAZIONE - CONDIZIONE - FUNZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - LIMITE QUANTITATIVO - NATURA - CREDITO DI VALORE - ACCERTAMENTO NEL MOMENTO DELLA DECISIONE - NECESSITA - CONSEGUENTE RIVALUTAZIONE - CONDIZIONE - FUNZIONE.*
L'Azione di regresso dell'Inail nei confronti del datore di lavoro responsabile dell'infortunio per il rimborso, ai sensi degli artt 10 e 11 del tu n 1124 del 1965, di quanto corrisposto all'infortunato o ai suoi superstiti, trova come unico limite quantitativo il complessivo ammontare del risarcimento che sarebbe in effetti dovuto dal responsabile al lavoratore infortunato secondo le norme generali sui danni da fatto illecito, sicche questo limite, trattandosi di un credito di valore, deve essere accertato nel momento della decisione e, quindi, rivalutato adeguatamente nel caso in cui sia stato liquidato con riferimento ad un momento anteriore, al fine di determinare la capienza o meno della somma chiesta in rivalsa dall'istituto assicuratore. (V 2398/75, mass n 376265; (V 324/74, mass n 367981).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)