Sez. 3, Sentenza n. 2526 del 07/02/2006 (Rv. 586988 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE | Notificazione dell'atto di appello, nel rito del lavoro, al procuratore domiciliatario di società dichiarata fallita nel corso del giudizio di primo grado - Conseguenza - Inammissibilità dell'appello - Esclusione - Ordine di rinnovazione della notificazione dell'impugnazione alla curatela fallimentare - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE
Qualora l'atto di appello riferito al rito del lavoro - la cui tempestività deve essere valutata con riguardo al momento del deposito del relativo ricorso in cancelleria - sia stato notificato presso il procuratore domiciliatario di una società dichiarata fallita nel corso del giudizio di primo grado, anziché alla curatela fallimentare della stessa avendo l'appellante avuto piena conoscenza della sopravvenuta declaratoria di fallimento a seguito della notificazione dell'impugnata sentenza, una volta riscontrata la nullità ex art. 164 cod. proc. civ. della notificazione dell'atto di impugnazione, il giudice di appello - esercitando il potere previsto dall'art. 421, comma primo, cod. proc. civ. - è tenuto ad ordinare la rinnovazione della stessa, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., assegnando un nuovo termine perentorio per la rinotificazione del ricorso e del relativo decreto con il quale viene fissata la nuova udienza di discussione, a condizione che la prima notificazione alla società, ancora ritenuta "in bonis", sia stata tempestivamente effettuata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)