Sez. L, Sentenza n. 6763 del 10/12/1982 (Rv. 424394 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL C.C.N.L.4 FEBBRAIO 1946 DELL'ENEL.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL C.C.N.L.4 FEBBRAIO 1946 DELL'ENEL.*
La violazione dei criteri ermeneutici sanciti dal codice civile, dei quali il giudice del merito abbia fatto corretta applicazione con adeguato processo logico e giuridico, pervenendo ad un risultato concettuale giuridicamente esatto, non può essere dedotta come motivo di ricorso per Cassazione al fine di sovrapporre a quella della sentenza una diversa interpretazione della disciplina contrattuale collettiva. (nella specie: la S.C. ha ritenuto corretta la decisione di merito secondo cui l'indennità per il servizio discontinuo, corrisposta ai dipendenti delle maggiori aziende elettriche in virtù del C.C.n.L. 4 febbraio 1946 - la quale, pur non essendo prevista dalla successiva contrattazione collettiva di diritto comune stipulata dall'ENEL, era stata da questo ente tenuta in vita e regolarmente corrisposta ai dipendenti - rappresentava un elemento fisso e continuativo della retribuzione, che, quale trattamento più favorevole, non poteva essere quantitativamente ridotta per unilaterale decisione del datore di lavoro, né poteva ritenersi sostituita dal compenso per maggiori prestazioni o dall'indennità di reperibilità, aventi diversa natura). (V 4402/82, mass n 422390).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 04/02/1946, Contr. Coll. 11/04/1963, Contr. Coll. 07/01/1974
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)