Sez. L, Sentenza n. 5103 del 04/09/1980 (Rv. 408963 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - IMPIEGATI - UNIFICAZIONE DELLE CATEGORIE - DISTINZIONE IN GRUPPI SECONDO IL CRITERIO DELLA NATURA DELLE MANSIONI AFFIDATE - CONSEGUENZE - BENEFICI COMBATTENTISTICI - ATTRIBUZIONE DI UN GRADO DEL GRUPPO SUPERIORE - VIOLAZIONE DELL'ART 3 DELLA LEGGE N 824 DEL 1971 - ESCLUSIONE.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - IMPIEGATI - UNIFICAZIONE DELLE CATEGORIE - DISTINZIONE IN GRUPPI SECONDO IL CRITERIO DELLA NATURA DELLE MANSIONI AFFIDATE - CONSEGUENZE - BENEFICI COMBATTENTISTICI - ATTRIBUZIONE DI UN GRADO DEL GRUPPO SUPERIORE - VIOLAZIONE DELL'ART 3 DELLA LEGGE N 824 DEL 1971 - ESCLUSIONE.*
Poiche l'ordinamento dell'ENEL non prevede alcuna distinzione o sbarramento nella categoria degli impiegati limitandosi ad assegnarli ad una stessa categoria e distinguendoli in gruppi secondo il criterio della natura delle mansioni affidate (impiegati di concetto con funzioni direttive; impiegati di concetto; impiegati d'ordine; subalterni) senza alcuno sbarramento che impedisca il passaggio da un gruppo all'altro, non viola l'art 3 della legge 9 ottobre 1971 n 824 l'attribuzione, ai fini dei benefici combattentistici, ad un impiegato dell'ENEL di un grado del gruppo superiore. (Conf 3349/77, mass n 386885).*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 21/04/1970 num. 15, Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)