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Sez. 1, Sentenza n. 8023 del 14/06/2001 (Rv. 547457 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Determinazione - Sede legale della società - Trasferimento - Rilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 2001-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547457-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO

La competenza a dichiarare il fallimento spetta, a norma dell'art. 9 della legge fall., al Tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sua sede principale, dove cioè promuove sul piano organizzativo i suoi affari, luogo che coincide di regola con la sede legale. La presunzione di coincidenza della sede effettiva con la sede legale può essere vinta dalla prova del carattere meramente fittizio e formale della sede legale, restando irrilevante il trasferimento di quest'ultima non accompagnato dal reale trasferimento del centro propulsore quando la crisi economica dell'impresa si è già manifestata.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)