Sez. 2, Sentenza n. 4114 del 13/07/1984 (Rv. 436064 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE - PROMESSA DI VENDITA - VARIAZIONE DEL PREZZO DELLA COSA - ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE - PROMESSA DI VENDITA - VARIAZIONE DEL PREZZO DELLA COSA - ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
L'eccessiva onerosità sopravvenuta che, ai sensi dell'art. 1467 cod. civ., giustifica la risoluzione dei contratti ad esecuzione differita, non è ravvisabile nella mera variazione del prezzo della cosa promessa in vendita, rientrante nella normale alea contrattuale, ma solo in quella che comporta una notevole alterazione del rapporto originario fra le prestazioni, determinando nel loro ambito una situazione di squilibrio dei rispettivi valori con aggravio che alteri l'iniziale rapporto di equivalenza, incidendo sul valore di una prestazione rispetto all'altra. (V 854/82, mass n 418686; (V 1258/81, mass n 411837).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)