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Sez. 1, Sentenza n. 213 del 21/11/2025 Cc. (dep. 05/01/2026) Rv. 289065-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Motivo di impugnazione relativo alle esigenze cautelari - Esigenze individuate nella ordinanza applicativa - Vincolo per il tribunale della libertà - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289065-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE

Il tribunale della libertà, investito in sede di riesame o di appello della questione relativa all'insussistenza delle esigenze cautelari, ha il potere di confermare l'ordinanza coercitiva per esigenze diverse da quelle poste alla base della originaria applicazione della misura. (Fattispecie relativa ad ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa per i reati di omicidio volontario aggravato e soppressione di cadavere, che il tribunale del riesame confermava ravvisando, oltre al pericolo di fuga, anche quello di reiterazione del reato).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)