Sez. 1 - , Sentenza n. 28525 del 08/09/2020 Cc. (dep. 14/10/2020) Rv. 279643 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Esigenze individuate nella ordinanza applicativa - Vincolo per il tribunale - Sussistenza - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE
In materia di impugnazioni contro provvedimenti "de libertate", il tribunale della libertà , investito in sede di riesame o di appello del tema relativo alla insussistenza delle esigenze cautelari ritenute nella ordinanza, ha il potere di confermare la misura cautelare per esigenze diverse da quelle poste alla base della sua applicazione. (Fattispecie in cui il tribunale del riesame aveva confermato la misura cautelare anche sulla base del ravvisato pericolo di inquinamento probatorio, non menzionato nell'ordinanza applicativa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)