Sez. 5, Sentenza n. 7455 del 16/10/2013 Cc. (dep. 17/02/2014) Rv. 259625 - 01
GIUDICE DI PACE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DELL'IMPUTATO | Condanna a pena pecuniaria con rifusione delle spese processuali in favore della parte civile - Appellabilità.
GIUDICE DI PACE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DELL'IMPUTATO
È ammissibile l'appello proposto dall'imputato, avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena della multa, ancorché non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile, qualora con esso non venga contestata esclusivamente la specie o l'entità della pena, in quanto l'art. 37 D.Lgs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti la rifusione delle spese processuali che hanno il loro necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 574 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)