diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 39465 del 04/10/2005 Ud. (dep. 27/10/2005) Rv. 232379 - 01

GIUDICE DI PACE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DELL'IMPUTATO | Impugnazione dell'imputato, in punto responsabilità, avverso sentenza di condanna a pena pecuniaria - Qualificazione giuridica - Appello - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232379-01

GIUDICE DI PACE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DELL'IMPUTATO

In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, è qualificabile come ricorso per cassazione e non come appello l'impugnazione proposta dall'imputato - avverso la sentenza di condanna a pena pecuniaria - con la quale formuli censure concernenti esclusivamente la statuizione penale, stante il carattere di specialità che connota la normativa sul giudice di pace ed in particolare la rapidità e l'agilità del relativo procedimento; né rileva in senso contrario il disposto dell'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen. - per il quale l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato -, il quale serba integra la propria valenza, posto che la pronuncia del giudice di legittimità, a seguito del ricorso proposto, esplicherà i suoi effetti anche in ordine alle restituzioni ed al risarcimento del danno, in diretta derivazione dalla statuizione di carattere penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 574 CORTE COST., Legge 28/08/2000 num. 274 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)