Sez. 2, Sentenza n. 23555 del 12/05/2009 Ud. (dep. 05/06/2009) Rv. 244235 - 01
GIUDICE DI PACE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DELL'IMPUTATO | Sentenza di condanna a pena pecuniaria contenente statuizioni civili - Ammissibilità.
GIUDICE DI PACE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DELL'IMPUTATO
L'impugnazione proposta dall'imputato contro la sentenza del giudice di pace, che lo abbia condannato ad una pena pecuniaria ed al risarcimento del danno in favore della parte civile, qualora con essa non venga contestato esclusivamente la specie o l'entità della pena, deve essere qualificata come appello sebbene non risulti espressamente impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno, in quanto nel procedimento davanti al giudice di pace trova applicazione l'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale estende i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti dalla condanna.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 37 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 574 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)