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Sez. 1, Sentenza n. 1013 del 12/02/1990 (Rv. 465281 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RECLAMO CONTRO ORDINANZE - PRONUNCIA SULLA PROVVISORIA ESECUZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465281-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RECLAMO CONTRO ORDINANZE - PRONUNCIA SULLA PROVVISORIA ESECUZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Il provvedimento emesso in camera di consiglio dal giudice di appello, in Sede di reclamo avverso la ordinanza che abbia deciso sulla provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, non è autonomamente ricorribile in Cassazione, perché la legge espressamente ne vieta l'impugnazione (art. 357 cod. proc. civ.), senza che tale divieto possa essere superato in vista di pregiudizi irreversibili attinenti a diritti soggettivi delle parte, atteso che il provvedimento stesso non è idoneo a provocarli, stante la sua strumentalità e revocabilità rispetto alla sentenza definitiva del giudizio d'impugnazione. Pertanto, soltanto contro detta sentenza, che non abbia revocato o sostituito quel provvedimento, ove affetto da nullità, il vizio stesso può farsi valere attraverso il ricorso ordinario per Cassazione. (V 469/90, mass n 465000; (V 2598/86, mass n 445681, sulla seconda parte; (Conf 660/83, mass n 430297, sulla prima parte; (Conf 2699/82, mass n 420554, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 351 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 357, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)