Sez. 2, Sentenza n. 2699 del 29/04/1982 (Rv. 420554 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RECLAMO CONTRO ORDINANZE - ORDINANZA DECISORIA SULLA PROVVISORIA ESECUZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - RECLAMO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE D'APPELLO IN CAMERA DI CONSIGLIO - NATURA - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RECLAMO CONTRO ORDINANZE - ORDINANZA DECISORIA SULLA PROVVISORIA ESECUZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - RECLAMO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE D'APPELLO IN CAMERA DI CONSIGLIO - NATURA - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Il provvedimento emesso in camera di consiglio dal giudice di appello in Sede di reclamo avverso l'ordinanza che abbia deciso della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, ha Forma e contenuto di ordinanza, dichiarata espressamente non impugnabile dalla legge (art. 357 cod. proc. civ.). avverso il medesimo, pertanto, è inammissibile il ricorso per Cassazione, quale che sia la Forma adottata e gli apprezzamenti espressi. (Conf 1694/66, mass n 323316).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 351 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 357
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)