Sez. 1, Sentenza n. 2598 del 12/04/1986 (Rv. 445681 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RECLAMO CONTRO ORDINANZE - ORDINANZA COLLEGIALE DI IMPROPONIBILITÀ DI PRECEDENTE IMPUGNAZIONE PROPOSTA CONTRO PRECEDENTE ORDINANZA EMESSA AI SENSI DELL'ART. 357, ULTIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RECLAMO CONTRO ORDINANZE - ORDINANZA COLLEGIALE DI IMPROPONIBILITÀ DI PRECEDENTE IMPUGNAZIONE PROPOSTA CONTRO PRECEDENTE ORDINANZA EMESSA AI SENSI DELL'ART. 357, ULTIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
L'ordinanza collegiale del giudice di appello - che dichiari la improponibilità dell'impugnazione proposta avverso una precedente ordinanza emessa ai sensi dell'art. 357 ultimo comma cod. proc. civ. (in Sede di reclamo contro il provvedimento del G.i. Sulla esecuzione provvisoria ex art. 351 cod. proc. civ.) - non è ricorribile in Cassazione, avendo natura processuale e contenuto non decisorio, in quanto non suscettibile di arrecare alcun pregiudizio a diritti soggettivi sostanziali, nemmeno sotto il profilo del consolidamento degli effetti dell'ordinanza impugnata, i quali sono a loro volta, temporanei e destinati ad esaurirsi con la sentenza definitiva. (V 660/83, mass n 430297; (V 2743/82, mass n 420616; (V 2689/82, mass n 420554).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 351 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 357
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)