Sez. 1, Sentenza n. 469 del 26/01/1990 (Rv. 465000 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RECLAMO CONTRO ORDINANZE - PRONUNCIA SULLA PROVVISORIA ESECUZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RECLAMO CONTRO ORDINANZE - PRONUNCIA SULLA PROVVISORIA ESECUZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Il provvedimento emesso in camera di consiglio dal giudice di appello, in Sede di reclamo avverso la ordinanza che abbia deciso sulla provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, non è autonomamente ricorribile in Cassazione, perché la legge espressamente ne vieta l'impugnazione (art. 357 cod. proc. civ.), senza che tale divieto possa essere superato in vista di pregiudizi irreversibili attinenti a diritti soggettivi della parte, atteso che il provvedimento stesso non è idoneo a provocargli, stante la sua strumentalità e revocabilità rispetto alla sentenza definitiva del giudizio d'impugnazione. Pertanto, soltanto contro detta sentenza, che non abbia revocato o sostituito quel provvedimento, ove affetto da nullità, il vizio stesso può farsi valere attraverso il ricorso ordinario per Cassazione. (V 2598/86, mass n 445681 sulla seconda parte; (Conf 660/83, mass n 430297 sulla prima parte; (Conf 2699/82, mass n 420554 sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 351 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 357, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)